Whistleblowing
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Nota:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
- Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
- Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
- Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Nota:
Al fine di realizzare una organica applicazione dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, quale strumento indispensabile per contrastare i fenomeni di maladministration, ANVUR, come previsto nel Piano Triennale Prevenzione e Trasparenza 2020-2022, si è dotata di una piattaforma informatica PA ANVUR - Whistleblowing ANVUR per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, dei dipendenti e dei collaboratori dell’ANVUR, nonché dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’ANVUR, così come raccomandato dalle Linee Guida ANAC in applicazione del comma 5 dello stesso art. 54-bis.
La piattaforma, accessibile utilizzando le credenziali di autenticazione di cui sopra, consente la compilazione e l’invio delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT dell’ANVUR di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene isolata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT, in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica e monitorare la propria segnalazione. È importante conservare con cura il codice identificativo (16 numeri) univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
Ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria il RPCT si avvale di personale interno, soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui egli è sottoposto. La violazione degli obblighi suddetti comporta le responsabilità disciplinare del trasgressore.
Entro 30 gg. dalla segnalazione, il segnalante, accedendo al sistema tramite il codice identificativo univoco generato in fase di inserimento della segnalazione, troverà un riscontro sullo stato di avanzamento e gestione della segnalazione che resterà visibile per 90 gg.
Tutele e responsabilità del segnalante
La vigente normativa è diretta a tutelare coloro che siano venuti a conoscenza di condotte illecite in occasione della prestazione della loro attività lavorativa.
L’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 espressamente fa divieto di porre in essere condotte discriminatorie/ ritorsive nei confronti del dipendente che segnala un illecito nel contesto del proprio posto di lavoro; pertanto il dipendente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
L’eventuale adozione di misure ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato. L’ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’Amministrazione sono afflitti da nullità salvo la dimostrazione a carico dell’amministrazione della loro adozione per ragioni diverse dalla segnalazione.
Al fine di garantire la tutela del segnalante è garantito il suo anonimato, nel senso che la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, espressamente prevista ai sensi del comma 3 dell’art.54 bis d.lgs.165/2001 (“l’identità del segnalante non può essere rilevata”) può essere derogata esclusivamente nei casi previsti dal menzionato comma 3 e cioè:
- nell’ambito del procedimento penale, che potrebbe derivare dalla segnalazione, i dati del segnalante sono tutelati dalle disposizioni sul segreto contenute nell'articolo 329 del Codice di procedura;
- nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, che potrebbe derivare dalla segnalazione, successivamente alla chiusura dell’attività istruttoria;
- nel procedimento disciplinare, che potrebbe derivare dalla segnalazione nel caso la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità personale del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato; in tale caso, però, è necessario acquisire il consenso del segnalante in ordine alla rivelazione della sua identità.
La necessità di riservatezza dell’identità del segnalante è conseguentemente tutelata con:
- l’esclusione del diritto d’accesso ai sensi della L. n.241/90;
- l’esclusione dell’accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. n.33/13.
Si richiama l’attenzione ad utilizzare lo strumento “Whistleblowing” in modo responsabile e informato.
In particolare si ricorda che:
- l’inserimento, protetto, delle generalità del segnalante è obbligatorio e la falsa attestazione o dichiarazione sulla propria identità o su qualità personali proprie o di altri, costituiscono reato ai sensi dell’art. 495 e ss del Codice Penale;
- lo strumento “Whistleblowing” non è sostitutivo di segnalazioni che vanno indirizzate ad altre autorità competenti;
- ai sensi del comma 9 dell’art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001, nel caso in cui sia accertata a carico del segnalante, anche con sola sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, in forma di dolo o colpa grave, la sua tutela non è garantita.