Controlli e rilievi sull'amministrazione
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 6 del DPR 76/2010.
Con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 6 dicembre 2024, n. 1834, per la durata di un sessennio il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), è così costituito:
- Dott. Adriano De Nardis, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;
- Dott. Luca Savino, designato dal Ministro dell’università e della ricerca;
- Dott.ssa Viola De Vincentiis, designata dal Ministro dell’economia e delle finanze.